Onorevoli Colleghi! - Nonostante gli importanti passi in avanti già compiuti in Italia, il processo di ammodernamento e di riorganizzazione del settore agricolo, iniziato proprio nei primi anni del nuovo millennio, in particolare con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 228 del 2001, è ancora lungi dall'essersi concluso.
      Nel contempo, l'essenza stessa dell'attività agricola, tradizionalmente intesa come coltivazione e allevamento, al di là degli interventi legislativi, continua a subire un processo di trasformazione profonda, che contribuisce ad ampliare notevolmente gli orizzonti e le opportunità degli operatori del settore, non solo di quelli vocati alla produzione.
      Le imprese agricole devono oggi sostenere la sfida della competitività e del mercato libero e globale, in un contesto europeo che vede sempre più scemare il sostegno in passato garantito dalla Politica agricola comune (PAC).
      Riduzione dei costi, razionalizzazione ed efficienza dei fattori produttivi, gestione oculata delle risorse e abbattimento dei costi marginali: queste le parole d'ordine delle imprese agricole che intendono permanere sul mercato e mirare a conseguire un reddito comparabile a quello degli altri settori.
      È proprio in quest'ottica di ottimizzazione dei fattori produttivi e di riduzione dei costi che si comprendono l'identità e il ruolo dell'impresa agromeccanica quale

 

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elemento strutturale della nuova agricoltura, che si propone come strumento produttivo efficace al servizio delle imprese agricole.
      Le stesse associazioni categoriali del mondo agricolo attribuiscono all'agromeccanico, oggi più che in passato, una funzione fondamentale per raggiungere l'efficienza dei propri processi produttivi.
      L'impresa agromeccanica, infatti, avendo a disposizione macchinari specializzati e all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, con un più ampio margine di utilizzo, può offrire a costi vantaggiosi i servizi che l'azienda agricola dovrebbe altrimenti assicurarsi con macchine di proprietà, a fronte di ingenti investimenti iniziali e di onerosi costi di ammortamento, manutenzione e assicurazione, insieme a quelli necessari per una formazione adeguata del proprio personale dipendente o dei propri collaboratori.
      Nonostante il riconoscimento, ottenuto «sul campo», dell'importanza del ruolo dell'impresa agromeccanica, si è dovuto attendere il decreto legislativo n. 99 del 2004 per veder approvata una prima definizione dell'attività agromeccanica, con la quale si sanciva quantomeno l'esistenza di una categoria che opera in favore del contesto agricolo e che ha segnato le tappe più significative dello sviluppo della meccanizzazione agricola in Italia.
      Scopo principale della presente proposta di legge è, pertanto, dare un seguito a quella semplice definizione, disciplinando, in maniera più articolata, l'attività agromeccanica, finora relegata ad una sorta di «limbo» giuridico e costretta ad operare in assenza di punti di riferimento normativi, dando luogo a frequenti casi di vera e propria concorrenza sleale. Tutto ciò, oltre a danneggiare le imprese professionali del comparto, può ripercuotersi anche sulla cattiva qualità delle prestazioni, a tutto danno degli stessi committenti.
      Le istanze della nuova PAC sottolineano la funzione pubblica e la responsabilità sociale intrinseche all'azione svolta dai soggetti operanti nel settore agricolo.
      In sostanza, si è raggiunta la consapevolezza che chi opera in agricoltura non può prescindere dall'affrontare temi delicati quali territorio, patrimonio rurale e forestale, ambiente, salubrità degli alimenti, igiene degli animali e, non per ultima, salute dell'uomo.
      Di qui la necessità di offrire alle imprese agricole servizi condotti con professionalità e perizia, da personale preparato, consapevole dei rischi insiti nell'utilizzo di presìdi sanitari e di fertilizzanti ma anche nella gestione delle risorse idriche e del suolo e in tutte le altre operazioni che normalmente sono eseguite in agricoltura attraverso il mezzo meccanico. Servizi che possano poi essere certificati, a garanzia dei princìpi già descritti di tutela dell'uomo e dell'ambiente.
      La presente proposta di legge, configurandosi come concorrente la materia in esame, detta norme di principio alle regioni che potranno prevedere una diversa applicazione delle stesse norme, con possibilità di adattamento alle particolarità del contesto specifico del proprio territorio.
      In particolare l'articolo 1 definisce i princìpi e le finalità nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione. Si specifica, inoltre, che la finalità della legge è assicurare l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso al mercato.
      L'articolo 2 definisce l'attività agromeccanica richiamando l'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
      L'articolo 3 contiene alcune definizioni, tra cui quella relativa alla figura dell'imprenditore agromeccanico.
      L'articolo 4 rimanda alla legislazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di definire norme dirette a favorire lo sviluppo economico e professionale degli imprenditori agromeccanici. Vengono inoltre definite le finalità da conseguire, tra cui la valorizzazione della funzione del servizio delle imprese agromeccaniche, la promozione di una regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, la promozione di intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di commissioni arbitrali per la definizione delle controversie tra imprese agromeccaniche e committenti.
 

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      L'articolo 5 delimita l'ambito di applicazione della legge alle imprese che effettuano una o più lavorazioni meccaniche inerenti lo svolgimento dell'attività agromeccanica.
      L'articolo 6 contiene i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico che le imprese sono tenute a designare, tra cui lo svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale e l'attestato di qualifica attinente l'attività integrato da un periodo di inserimento di almeno un anno presso imprese del settore. Sono specificate inoltre le materie fondamentali di insegnamento, quali, ad esempio, elementi di meccanica agraria, legislazione in materia di circolazione stradale delle macchine agricole e legislazione in materia di sicurezza del lavoro.
      L'articolo 7 disciplina le modalità di esercizio dell'attività e la vigilanza. Le imprese agromeccaniche che effettuano prestazioni di servizi finalizzate alla sistemazione, concimazione e fertilizzazione del terreno, alla distribuzione degli antiparassitari e dei diserbanti, alla raccolta e stoccaggio dei prodotti agricoli, sono tenute, su richiesta dei fruitori delle predette prestazioni, ad autocertificare la «buona esecuzione» delle operazioni colturali.
      Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono prevedere controlli per verificare che le imprese del settore dispongano di macchine, attrezzature e impianti idonei allo svolgimento dell'attività agromeccanica e che abbiano adempiuto alle relative disposizioni e, in particolare:

          a) alla copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi delle macchine impiegate nell'attività agromeccanica;

          b) alla puntuale applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro;

          c) all'integrale applicazione, in presenza di lavoratori dipendenti, del contratto di lavoro e al regolare pagamento dei contributi previdenziali, nonché alla copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro prevista dalla legge;

          d) all'avvenuta copertura assicurativa per il rischio d'esercizio.

      L'articolo 8 introduce delle sanzioni amministrative pecuniarie sia per chiunque svolge l'attività disciplinata dalla legge in assenza di uno o più dei requisiti richiesti o in violazione dei princìpi e dei criteri previsti, sia per chiunque si avvalga delle prestazioni di imprese agromeccaniche non iscritte nel registro o, comunque, non abilitate, anche temporaneamente, all'esercizio dell'attività professionale agromeccanica.
      L'articolo 9 contiene la normativa transitoria.
      L'articolo 10, infine, dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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